Portabici posteriore auto: tutti gli aggiornamenti
- Service Lombardini
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Sommario
C’è una brutta notizia per tutti quei ciclisti che fino ad oggi hanno trasportato la loro bicicletta utilizzando un portabici posteriore auto. La brutta notizia è che il portabici auto dovrà essere collaudato presso la UMC (ex MCTC) e dovrà anche essere aggiornato il DU (Documento Unico ex Libretto di Circolazione). Naturalmente non è un obbligo tout court che riguarda indiscriminatamente tutte le situazioni e sono previsti dei limiti tecnici da rispettare.
Andiamo per gradi e cerchiamo di capire cosa è successo e quali sono i rischi se non si rispettano le regole.
Portabici posteriore auto normativa di riferimento
Per quanto riguarda l’argomento portabici posteriore auto ci sono diverse normative cui fare riferimento. Si parte dalla la Direttiva n.79/488/CEE, successivamente sostituita dal regolamento UNECE 26, in merito alle “disposizioni uniformi concernenti l’approvazione di veicoli per quanto riguarda le sporgenze esterne”. Tale direttiva faceva esplicito riferimento ai portascì e alla possibilità di omologarli quali entità tecniche indipendenti e lasciava un vuoto in merito al portabici auto.
Per questo motivo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato la Circolare 25981 del 06.09.2023 facendo chiarezza in merito alle modalità e caratteristiche dei portascì e portabici auto. Nello specifico la circolare fa riferimento ai portabici applicati a sbalzo posteriormente o sul gancio di traino.
Tutti conoscono i portabici su gancio di traino, ma per evitare fraintendimenti i portabici a sbalzo sono invece quelli applicati sul portellone posteriore dell’auto.
La Circolare 25981 recita quanto segue:
[…]
È ammessa l’installazione delle strutture amovibili in parola alle seguenti condizioni:
- lunghezza non superiore a 1,20m, comprensiva delle cose trasportate (biciclette e sci collocati perpendicolarmente all’asse mediano del veicolo), nel rispetto dei limiti massimi di sagoma indicati dall’articolo 61 del Codice della strada (in seguito CdS) e dalla normativa europea relativa a masse e dimensioni;
- larghezza non superiore, comprensiva delle cose trasportate, a quella dell’autoveicolo con il limite massimo di 2,35m;
- altezza, comprensiva delle cose trasportate, non superiore a 2,50m.
Si fa presente che le strutture amovibili portascì e portabici possono essere installate sugli autoveicoli di categoria M1 senza l’obbligo di annotazione sul documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo, salvo che non vengano ostruiti, anche parzialmente, i dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva e la targa.
[…]
In caso di ostruzione anche parziale, da parte delle strutture amovibili sopra indicate, dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, devono essere installati dispositivi supplementari omologati e corrispondenti in quanto a numero, genere e tipo a quelli previsti sul veicolo, nel rispetto delle prescrizioni relative ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, per garantire le condizioni di visibilità come prescritto dall’art. 164, comma 1, del CdS.
[…]
In caso di ostruzione, da parte delle strutture amovibili sopra indicate, anche parziale della targa, si dispone l’impiego della targa ripetitrice di cui all’art. 100 del CdS con le modalità previste per il carrello appendice al quale la struttura amovibile può ritenersi assimilabile per le specifiche modalità di utilizzo.
L’installazione della struttura amovibile portasci o portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo o utilizzando solo il gancio di traino a sfera di tipo omologato già regolarmente installato sul veicolo stesso, nei casi di ostruzione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva o della targa, come sopra citato, comporta la visita e prova da parte degli U.M.C, ai sensi dell’ art. 78 del CdS, con conseguente aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo.
Si fa presente, infine, che le strutture portascì e portabiciclette e il relativo carico, qualora non sia necessario ripetere la targa posteriore e i dispositivi luminosi, costituiscono carico sporgente e, pertanto, dovrà essere utilizzato l’apposito segnale di cui all’art. 164 comma 6 del CdS e all’articolo 361 del Regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
[…]
È consentito che le strutture in esame, portascì e portabiciclette, siano applicate sul tetto degli autoveicoli secondo le istruzioni fornite dal costruttore del veicolo, senza l’aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo.
In breve, se il vostro portabici posteriore auto non rispetta le suddette regole dovrete portare il vostro veicolo alla MTCT e dopo l’avvenuto collaudo verrà aggiornato il libretto di circolazione. Se invece il vostro portabici rispetta le regole, allora non sarà necessario il collaudo.
In sintesi, il portabici posteriore auto, che sia a sbalzo o su gancio di traino, dovrà essere collaudato presso la MCTC solamente se:
- La sua lunghezza comprensiva del carico (biciclette o sci), se installato perpendicolarmente all’asse longitudinale dell’auto, supera la misura di 1,20m;
- La sua larghezza comprensiva del carico (biciclette o sci), supera la larghezza dell’autoveicolo con il limite massimo di 2,35m;
- La sua altezza comprensiva del carico (biciclette o sci), supera la misura di 2,50m;
- Il portabici posteriore auto, o anche il suo carico, ostruisce, anche parzialmente, la targa e/o i dispositivi di illuminazione dell’auto.
Non è previsto nessun collaudo per quanto riguarda i portabici da tetto, se non il rispetto dell’altezza massima di 4,00m da terra, prevista dall’Art. 61 del Codice della Strada.
Infine, è importante ricordare che nel caso non sia necessario il collaudo presso la MTCT, è comunque obbligatorio apporre il cartello carichi sporgenti previsto dal Codice della strada.
Infrazioni e sanzioni previste
Come spesso succede in Italia, si fanno le leggi prima di adeguare le strutture preposte all’attuazione. Infatti, al momento della pubblicazione del presente articolo, non tutte le motorizzazioni sono attrezzate per compiere le procedure di collaudo dei portabici. Per cui, anche se voleste, potreste non riuscire a omologare il vostro portabici posteriore auto.
A questo, aggiungiamo che sicuramente, avrete visto in giro molti autoveicoli con portabici posteriori, in particolare quelli a sbalzo, circolare senza targa ripetitrice e senza ripetizione dei gruppi ottici. E magari avrete speso centinaia di euro per comprare un portabici di marca e non volete saperne di spendere altri soldi per provvedere al suo collaudo.
Quindi, sarete tentati anche voi di prendervi la libertà di ignorare le norme.
Naturalmente, è una scelta vostra, ma è anche giusto che sappiate quali sono le sanzioni in cui potreste incorrere, tralasciando i rischi per la vostra e l’altrui sicurezza.
Secondo quanto predisposto dalla recente Circolare 33197 del 29.09.2023 del Ministero dell’Interno le sanzioni previste sono le seguenti:
- Omissione cartello carichi sporgenti:
Come visto in precedenza, deve essere applicato nel caso in cui il portabici non ostruisca la targa o i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, neanche parzialmente. Non apporre il cartello configura la violazione dell’Art. 164, commi 6 e 8 del CdS.
Sanzione amministrativa: da 85€ a 338€.
Sanzione accessoria: ritiro del libretto e della patente; - Omesso collaudo in UMC:
Nel caso sia previsto il collaudo presso la Motorizzazione e non si provvede a farlo, si configura la violazione dell’Art. 78, commi 3 e 4 del CdS.
Sanzione amministrativa: da 422€ a 1697€.
Sanzione accessoria: ritiro del libretto; - Omessi dispositivi supplementari funzionanti:
Nel caso sia prevista la ripetizione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e non si è provveduto, si configura la violazione dell’Art. 164, commi 1 e 8 del CdS:
Sanzione amministrativa: da 85€ a 338€.
Sanzione accessoria: ritiro del libretto e della patente; - Omessa targa ripetitrice:
Nel caso sia prevista la collocazione della targa ripetitrice e non si è provveduto, si configura la violazione dell’art. 164, commi 1 e 8 del CdS:
Sanzione amministrativa: da 85€ a 338€.
Sanzione accessoria: ritiro del libretto e della patente; - Omesso occultamento dei dispositivi luminosi originali:
Nel caso in cui si sia omesso di occultare i dispositivi luminosi originali, quando è installato un portabici posteriore auto contenente luci supplementari, si configura la violazione dell’Art. 79 del CdS.
Sanzione amministrativa: da 85€ a 338€; - Superamento limiti di sagoma:
Se il portabici e il suo carico superano i limiti di sagoma del veicolo, si configura la violazione dell’Art. 61 del CdS.
Sanzione amministrativa: da 470€ a 1.485€.
Sanzione accessoria: ritiro del libretto e della patente.
Nel caso delle violazioni previste negli ultimi quattro punti potrebbe concorrere anche quella prevista dall’art. 78 del CdS (punto 2).
Significa che se non avete provveduto al collaudo del portabici per auto, oltre alla multa per il mancato collaudo, prendete la multa anche per l’omissione dei dispositivi luminosi, per il loro occultamento, per la mancata ripetizione della targa e per il superamento della sagoma.
Stiamo parlando di un verbale che complessivamente, per tutte le infrazioni elencate, va da 1.232€ a 4,534€ più il ritiro del libretto e della patente.
Collaudo portabici: dove farlo
Il collaudo portabici posteriore auto deve essere fatto presso la Motorizzazione Civile (UMC) o anche presso una delle sue sedi esterne.
Però, come abbiamo già anticipato nel precedente paragrafo, non tutte le motorizzazioni potrebbero essere già attrezzate per questo tipo di collaudo.
L’officina Service Lombardini è una sede esterna dalla Motorizzazione Civile di Firenze e offre servizio di revisione auto e moto. Ci stiamo attrezzando e presto potremo offrire ai nostri clienti anche il servizio di collaudo portabici.
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Esempi
Analizziamo alcuni casi di installazione portabici posteriore auto per capire meglio cosa si deve fare e come evitare di incorrere in onerose sanzioni.
Esempio 1 – Portabici posteriore auto a sbalzo (1° caso)
Nelle foto di esempio qui sopra, il portabici posteriore auto è di tipologia a sbalzo. In questo caso, il portabici e il relativo carico, ostruiscono i gruppi di illuminazione e la targa. E’ irrilevante se l’ostruzione è totale o anche solo parziale. Quindi non sono presenti i dispositivi di illuminazione ausiliari e nemmeno la targa ripetitrice.
Inoltre, la lunghezza del portabici e del relativo carico eccede la larghezza del veicolo.
Cosa si deve fare?
In questo caso si deve provvedere ad apporre una targa ripetitrice. Inoltre, è necessaria anche la ripetizione dei gruppi ottici che sostituiscono quelli originali sul veicolo. Quelli originali vanno disattivati oppure occultati.
Successivamente ci si deve recare presso la motorizzazione per procedere al collaudo e all’aggiornamento del libretto di circolazione (adesso si chiama Documento Unico)
Nel caso in cui targa e gruppi di illuminazione non fossero ostruiti, sarebbe obbligatorio apporre il cartello carichi sporgenti e non sarebbe necessario il collaudo. Lo vedremo meglio nel prossimo caso.
Inoltre, è necessario ridurre la lunghezza del portabici con il suo carico, ad esempio togliendo la ruota anteriore e/o quella posteriore alle biciclette, per farla rientrare all’interno della sagoma del veicolo.
Infine, è necessario verificare anche che la sporgenza del portabici e del relativo carico non superi la misura di 1,20m dal portellone dell’auto e che la sua altezza non superi la misura di 2,50m.
Quali sono le sanzioni previste?
Se non si provvede a regolarizzare il portabici si potrebbe incorrere nelle seguenti sanzioni:
- Omesso collaudo in UMC: multa da 422€ a 1.697€ e ritiro del libretto;
- Omessi dispositivi supplementari funzionanti: multa da 85€ a 338€ e ritiro del libretto e della patente;
- Omesso occultamento dei dispositivi luminosi originali: multa da 85€ a 338€;
- Omessa targa ripetitrice: multa da 85€ a 338€ e ritiro del libretto e della patente.
La somma delle infrazioni al CdS è la seguente: multa da 677€ a 2.711€, ritiro della patente e ritiro del libretto.
Esempio 2 – Portabici posteriore auto a sbalzo (2° caso)
Come nel precedente caso, il portabici posteriore auto è di tipologia a sbalzo. In questo caso però, il portabici e il relativo carico, non ostruiscono i gruppi di illuminazione e nemmeno la targa. Quindi, non c’è bisogno di targa ripetitrice e di dispositivi di illuminazione supplementari.
Non è necessario nemmeno il collaudo presso la UMC, ma è obbligatorio apporre il cartello carichi sporgenti.
Infine, la lunghezza del portabici e del relativo carico eccede la larghezza del veicolo.
Cosa si deve fare?
In questo caso si deve provvedere a apporre il cartello carichi sporgenti. Inoltre, è necessario ridurre la lunghezza del portabici con il suo carico per farla rientrare all’interno della sagoma del veicolo. E’ necessario verificare anche che la sporgenza del portabici e del relativo carico non superi la misura di 1,20m dal portellone dell’auto. Considerando che si tratta di un SUV, quindi un’auto abbastanza alta, verificherei che l’altezza del portabici e del carico non superi la misura di 2,50m.
Quali sono le sanzioni previste?
In questo caso, non è necessario procedere al collaudo, ma è possibile incorrere nelle seguenti sanzioni:
- Omissione cartello carichi sporgenti: multa da 85€ a 338€, ritiro del libretto e della patente;
- Superamento limiti di sagoma: multa da 470€ a 1.485€ e ritiro del libretto e della patente.
La somma delle infrazioni al CdS è la seguente: multa da 555€ a 1.823€, ritiro del libretto e della patente.
Esempio 3 - Portabici posteriore auto su gancio di traino
Nella foto di esempio qui sopra, il portabici posteriore auto è di tipologia su gancio di traino (ovviamente quest’ultimo deve essere omologato e collaudato). In questo caso, è stata apposta la targa ripetitrice e sono stati duplicati i gruppi di illuminazione.
La targa del veicolo è tedesca e in Germania vigono altre regole, ma presupponiamo che l’auto sia italiana. Quindi, in questo caso non sono stati disattivati o in alternativa occultati i gruppi ottici originali.
Infine, la lunghezza del portabici e del relativo carico eccede la larghezza del veicolo.
Cosa si deve fare?
In questo caso si deve provvedere a occultare oppure disattivare i gruppi di illuminazione originali. Successivamente ci si deve recare presso la motorizzazione per procedere al collaudo e all’aggiornamento del libretto di circolazione.
Inoltre, è necessario ridurre la lunghezza del portabici con il suo carico per farla rientrare all’interno della sagoma del veicolo.
Infine, è necessario verificare anche che la sporgenza del portabici e del relativo carico non superi la misura di 1,20m dal portellone dell’auto e che la sua altezza non superi la misura di 2,50m.
Quali sono le sanzioni previste?
Se non si provvede a regolarizzare il portabici si potrebbe incorrere nelle seguenti sanzioni:
- Omesso collaudo in UMC: multa da 422€ a 1.697€ e ritiro del libretto;
- Omesso occultamento dei dispositivi luminosi originali: multa da 85€ a 338€;
La somma delle infrazioni al CdS è la seguente: multa da 507€ a 2.035€ e ritiro del libretto.
Inoltre, in tutti e tre i casi, se l’infrazione prevede il ritiro del libretto significa che non si può proseguire il viaggio.
Invece, per quanto riguarda il ritiro della patente ugualmente non è possibile proseguire il viaggio nemmeno se guida qualcun altro. Infatti, ammesso che non sia stato ritirato il libretto, prima deve essere comunque regolarizzato il veicolo e il portabici.
Aggiornamento del 19.01.2024: ricorso al TAR e sospensione della normativa portabici
La normativa sul collaudo del portabici posteriore auto ha causato molti problemi agli utenti. Non soltanto per quanto riguarda la difficoltà di comprendere se si è in regola o meno, ma soprattutto per le difficoltà di capire come eseguire un eventuale collaudo. Infatti, sono pochissime le motorizzazioni e anche le loro eventuali sedi esterne, ad essere già attrezzate per eseguire i collaudi.
I problemi maggiori, però, hanno riguardato principalmente i costruttori di portabici che hanno subito uno stop improvviso alle vendite dei loro prodotti.
Per questo motivo alcuni costruttori italiani si sono mossi presentando ricorso alla normativa di fronte al Consiglio di Stato.
Il ricorso è stato accolto e il Consiglio di Stato ha emesso l’ordinanza N.00196/2024 REG.PROV.CAU. la quale di fatto sospende la Circolare 25981 del 06.09.2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Ciò non significa che l’ordinanza sia stata annullata, ma solamente sospesa in via cautelare fino alla pronuncia definitiva da parte del TAR.
Infatti, come si legge nell’ordinanza stessa:
[...]
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 10050/2023) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
[...]
Cosa succede adesso?
In attesa della sentenza definitiva che porrà o meno fine alla normativa sul portabici posteriore auto, vengono ripristinate le precedenti norme.
Questo significa che dovrete stare attenti a:
- Verificare che le sporgenze in eccedenza rispetto al veicolo del portabici o del suo carico non violino le disposizioni previste dall’Art. 61 del Codice della Strada (limiti di sagoma);
- Apporre il cartello carichi sporgenti ove previsto;
- Se utilizzate un portabici posteriore predisposto con ripetizione dei gruppi ottici, come ad esempio alcuni di tipo su gancio di traino, occultate o disattivate quelli originali.
Certamente, deve essere fatta una considerazione in merito alla sicurezza.
Se il portabici o il suo carico coprono i gruppi ottici, questo determina una situazione di potenziale pericolo per la sicurezza.
Quindi il consiglio è di fare attenzione alla disposizione delle biciclette e lasciare piena visibilità ai dispositivi luminosi posteriori.
Aggiornamento del 27.08.2024: il TAR rigetta il ricorso
Il ricorso presentato dai produttori di portabici per auto è stato rigettato dal TAR di Roma (Tribunale Amministrativo Regionale) così come si evince dalla sentenza N. 15955/2024 del 27 agosto 2024 convalidando di fatto la circolare del MIT.
Attenzione: la circolare rimane ancora sospesa.
In questa fase è importante sottolineare che la sentenza del TAR non riattiva automaticamente la circolare del Ministero. Infatti, la circolare rimarrà sospesa fino a quando non verrà di nuovo attivata con un provvedimento ufficiale del Ministero.
Pertanto, rimane in vigore quanto attualmente previsto dal Codice della Strada.
Questo però non deve tranquillizzarci. Di fatto, nessuno sa se e quando la circolare verrà riattivata.
Quindi, chi possiede o è in procinto di acquistare un portabici posteriore auto dovrà valutare bene quale sia la scelta giusta da fare adesso.
Potremmo anche ipotizzare che i produttori di portabici si diano da fare per progettare alternative che possano soddisfare le esigenze dei clienti bypassando le prescrizioni della circolare.
Come è perfino possibile che la circolare non venga riattivata.
In qualsiasi caso, ci vorrà comunque del tempo.
Per qualsiasi informazione sul portabici posteriore auto, contattaci.
Andrea Lombardini
Titolare e responsabile officina Service Lombardini
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Buongiorno.
in merito agli esempi pratici riportati , purtroppo la frase “ridurre la lunghezza del portabici con il suo carico per farla rientrare all’interno della sagoma del veicolo” è poco applicabile o addirittura non lo è per niente.
I binari sono appositament eprogettati per fissaggio alla ruota: se si rimuove la ruota anteriore, come si fissa il portabici? Credo che non sia nemmeno fattibile dimensionalmente in molti casi.
In realtà il vero problema di questa circolare è proprio l’introduzione del vincolo di sagoma. Per il collaudo, uno al massimo paga. Fastidioso sicuramente, ma fatto questo collaudo, si è a posto.
Ma se la lunghezza eccede la sagoma, uno che fa? Cambia macchina? Prende un camper? O trasporta solo le bici dei bambini?
Buongiorno Alberto e grazie per aver riportato la sua esperienza.
Ovviamente, il consiglio di ridurre le dimensioni del carico sul portabici, come ad esempio togliere una o entrambe le ruote, è inteso ove è possibile farlo. Se non è possibile applicare questa soluzione, non ci sono alternative che spostare la bici sul tetto dell’auto con tutto il disagio che ne consegue.
Come ha correttamente evidenziato, il rispetto della sagoma del veicolo è una problematica niente affatto semplice da risolvere.
In ogni caso, la circolare risulta al momento sospesa proprio per le osservazioni fatte dagli utenti in merito alla sua applicabilità e che hanno portato le case produttrici a fare ricorso.
Non appena ci saranno novità potrà trovare gli aggiornamenti direttamente qui nell’articolo. Se ha piacere, può anche iscriversi alla newsletter (trova l’apposito spazio in fondo alla pagina) per ricevere una comunicazione sulla pubblicazione dei nuovi articoli e dei relativi aggiornamenti.
Grazie e buona giornata.
Ma non si potrebbe fare i portabici in modo che si possa ripiegare la ruota anteriore e quindi ripiegare in parallelo alla ruota il manubrio, magari è una calzata?
Buongiorno Franco, al momento le aziende produttrici non forniscono soluzioni perché sono ancora in attesa dell’esito del loro ricorso alla direttiva. Se il ricorso verrà rigettato e quando la direttiva tornerà effettiva, è probabile che i costruttori progettino dei portabici che semplifichino la vita degli automobilisti e evitino il collaudo alla motorizzazione.
Anche il singolo cittadino, sotto la propria responsabilità, potrà adottare delle soluzioni “soggettive” purché queste rispettino le nuove regole.
Salve,
ho letto tutto il suo articolo ma non parla mai dei 2,35 mt di larghezza massima.
Sono un cittadino tedesco che viene in Italia con un Volkswagen T5.1California con un portabici originale VW che non ostruisce ne targa ne gruppi ottici. Il portabici non esce dalla sagoma laterale dell’auto. Una volta parcheggiate le bici sul portabici per il trasporto le ruote anteriori e posteriori della/e bici eccedono ambo i lati.
Non si può togliere nessuna ruota dalla bici. La bici appoggia e si installa e si fissa al porta bici grazie alle ruote, le quali si incastrano nei loro appositi alloggiamenti, sono come dei mezzi tubi, fatti tipo una grondaia. Li dentro si incastrano le ruote che poi vengono bloccate. Se si toglie la ruota, una qualsiasi, la bici cade fino ad andare a sbattere con la parte interna della forcella, la quale si troverebbe ad abbracciare il binario o grondaia dove dovrebbe andare ad appoggiarsi la ruota.
Dato che nel mio paese sono perfettamente in regola cosa succede quando vengo in italia? Veniamo fermati al Brennero e rimandati indietro? Se non vengo fermato al confine in cosa incorro se mi fermano quando sono già all’interno del paese?
Il sistema di questa pagina Web non mi permette di caricare una foto del mio veicolo. Gliela maderei volentieri dato che il mio caso è abbastanza standard e comune nei paesi del nord. Il mio tipo d’atuo é molto diffuso.
In attesa di una sua risposta le mando un cordiale saluto.
David
Ciao David, grazie di aver posto il quesito. In questo specifico caso, valgono le regole del paese di immatricolazione del veicolo e non hanno effetto le regole italiane.
Quindi, se il tuo veicolo è immatricolato in Germania, valgono le regole tedesche per il portabici.
Ripeto, solo per ciò che concerne il portabici mentre restano valide le regole del Codice della Strada italiano in merito a tutto il resto (limiti di velocità, precedenze, divieto di sosta, ecc.).
Grazie e buona permanenza in Italia!
Salve
Nessuno pensa che il problema viene dal vertice del ministero dei trasporti un signor x nato a potenza, ennesima figura di cacca rispetto a tutto il resto d’europa
Mi vergogno di essere italiano
Salve Roberto,
comprendo il suo rammarico, ma non è interesse né obiettivo di questo blog porre l’attenzione su questioni politiche in merito alle problematiche del Codice della Strada e nello specifico del portabici auto.
Se ha esperienze in merito al portabici da raccontarci, le scriva e sicuramente saranno utili anche per gli altri automobilisti che leggono.
Se invece ha domande, risponda pure a questo commento.
Grazie. Saluti.
Buongiorno, ammetto che dopo un anno che seguo questa tragica vicenda ormai mi sono perso. Se oggi giro con la mia Land Rover Freelander con il portabici Thule e 3 bici sopra che non sporgono dal profilo della macchina senza il famigerato collaudo alla motorizzazione sono in regola?
Nel caso decidessi di farlo dove trovo un meccanico che modifica il sistema elettrico come da decreto ? spina delle luci inserita e luci posteriori dell’auto disinserite.. a parte il costo con l’elettronica delle auto la vedo complicata mica poco.
Sono di Bologna e fino a qualche mese fa alla motorizzazione sapevano poco o nulla di tutto questo del tipo: non venire a fare il collaudo perchè è impossibile passarlo e anche se succedesse non abbiamo disposizioni per l’aggiornamento del libretto.
In pratica voi sapete di persone che hanno regolarizzato il loro carrello portabici?
Grazie e buona giornata
Buongiorno Marco, come già indicato nell’aggiornamento dell’articolo, alla data odierna (17.09.2024) la circolare è ancora sospesa e priva di qualsiasi efficacia.
Infatti, per far tornare attiva la circolare sarà necessaria l’emissione di un ulteriore provvedimento amministrativo che non ha niente a che vedere con la sentenza del ricorso.
Quando verrà emesso questo procedimento amministrativo cioè quando la circolare verrà riattivata, nessuno può saperlo.
Non appena ci saranno informazioni ufficiali provvederò ad aggiornare l’articolo e ad inviare una newsletter a tutti gli iscritti.
Quindi, allo stato attuale delle cose, per essere in regola, deve considerare esclusivamente le prescrizioni previste dall’attuale Codice della Strada e solamente quelle, ignorando totalmente e completamente la circolare.
Spero di aver chiarito tutti i suoi dubbi.
Saluti.
Buongiorno quindi mi sembra di capire che ad oggi il limite di larghezza con porta bici da gancio traino è 2 35 mentre il limite di sagoma non è ancora in vigore.
Come sagoma si intende con o senza specchietti aperti?
Grazie cordialmente
Buongiorno Enrico, esattamente così. Il limite attuale di larghezza è 2,35 m. Invece, il limite di sagoma previsto nella circolare si riferisce al profilo del veicolo senza considerare gli specchietti.
Grazie.
Saluti.
…e questa, purtroppo, è l’ennesima farneticante stupidaggine scritta da qualcuno che, come al solito, non conosce minimamente la materia su cui legifera.
E qui mi fermo per decenza.
A mia conoscenza non esiste nessuna autovettura moderna che preveda la disattivazione delle luci posteriori, chi può aver pensato una cosa simile, solo in Italia succede
Sfido qualsiasi politico o ancora meglio qualche elettrauto a mettere mano nella centralina di qualsiasi auto(specialmente se nuova) e se succede qualcosa vediamo se la garanzia o l’assicurazione pagano ma questi ci fanno o lo sono???
Un’altra cosa il legislatore parla di sicurezza per quanto riguarda la sbordamento laterale ma allora gli stranieri non sono pericolosi come gli italiani secondo loro gli stranieri e specialmente in Trentino sono molti non possono fare sfaceli?MA….!!! Grazie
Complimenti per la chiara ed esaustiva esposizione. Un dolo appunto: alcune motorizzazioni (Firenze, ad esempio) chiedevano (per l’annotazione a libretto) il certificato di omologazione del portabici che “naturalmente” non esiste. Poi, per fortuna, è arrivata la sospensiva dal Consiglio di Stato.
Buongiorno Andrea, grazie per i complimenti e per aver letto l’articolo.
Ha toccato e centrato un problema molto importante e che, se la circolare andrà avanti, creerà un vero e proprio caos.
Infatti, per poter collaudare il portabici è necessario un documento di certificazione del portabici stesso rilasciato dal costruttore. Molti utenti non ce l’hanno più e probabilmente il costruttore non l’aveva nemmeno rilasciato al momento dell’acquisto.
Senza ulteriori istruzioni su come procedere, in assenza di questo documento non è possibile collaudare il portabici e molti automobilisti saranno costretti ad acquistare un nuovo portabici. Essendo Service Lombardini un centro revisioni, conosciamo bene il problema.
Non ho volutamente anticipato questa problematica nell’articolo per non creare ulteriore allarmismo.
In ogni caso, la circolare è ancora sospesa e rimandiamo come affrontare questo problema al momento in cui si presenterà, se si presenterà. Infatti, è un problema che riguarda oltre il 90% degli automobilisti proprietari di un portabici posteriore e necessariamente dovrà essere trovata una soluzione che non obblighi all’acquisto di un nuovo portabici.
Saluti.